Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE BIBLICA SALESIANA

Art. 1 Natura
1. – L’Associazione Biblica Salesiana (= ABS) è un organo permanente di promozione, collegamento e coordinamento dei cultori di scienze e attività bibliche della Congregazione Salesiana di San Giovanni Bosco a vantaggio dei soci e a servizio soprattutto della Famiglia Salesiana.
2. – L’ABS è stata eretta con decreto del Rettor Maggiore in data 19 marzo 1983.

Art. 2 Scopi
Gli scopi dell’ABS sono: a) l’aggiornamento e la collaborazione tra i membri docenti oppure impegnati a livello catechistico-pastorale nel settore biblico; b) l’animazione biblica nella Congregazione e lo scambio di esperienze nella Famiglia Salesiana; c) il servizio biblico nella Chiesa secondo il carisma salesiano.

Art. 3 Attività
L’ABS persegue i suoi scopi con varie attività. Anzitutto i membri si impegnano a realizzare i compiti dell’associazione nel proprio ambito di lavoro. Per favorire l’attuazione degli obiettivi dell’ABS valgono anche incontri periodici, contributi scientifici e altre pubblicazioni, scambio di informazioni, organizzazione di corsi, partecipazione a iniziative e servizi di animazione biblica.

Art. 4 Sede
La sede dell’ABS è in Roma, presso l’Università Pontificia Salesiana.

Art. 5 Legame con la Congregazione Salesiana
Il vincolo dell’ABS con la Congregazione Salesiana viene assicurato tramite il Consigliere per la Formazione Salesiana, rappresentante del Rettor Maggiore.

Art. 6 Legame con l’Università Pontificia Salesiana
L’ABS ha un legame peculiare con l’UPS. Nella progettazione e nell’attuazione delle iniziative di cui all’art. 2 procede d’intesa con la Facoltà di Teologia.

Art. 7 Legame con lo Studio Teologico di Gerusalemme
1 – Per la privilegiata ubicazione dello Studio Teologico di Gerusalemme, l’ABS per le sue attività mantiene con questo un legame speciale offrendo la sua disponibilità e collaborazione alle sue iniziative.

Art. 8 Soci dell’ABS
1 – Soci dell’Associazione sono i Salesiani, qualificati in scienze bibliche e operanti a diversi livelli di ricerca e di applicazione, che ne facciano richiesta o vi siano cooptati dalla Presidenza.
2 – La Presidenza può ammettere come soci dell’ABS anche i membri della Famiglia Salesiana che abbiano una qualifica biblica.

Art. 9 Presidenza
1 – L’ABS è retta da una Presidenza nominata dal Rettor Maggiore su segnalazione di una terna per ogni incarico da parte dei soci opportunamente consultati.
2 – Compongono la Presidenza: il Presidente, il Vice-presidente, tre consiglieri delle rispettive aree geografiche incaricati per i settori delle attività dell’ABS e il Decano della Facoltà di Teologia dell’UPS.
3 – Il segretario è cooptato dal presidente, udito il parere della Presidenza.
4 – Tra i compiti della Presidenza ci sono la promozione e il coordinamento delle attività dell’ABS, la cooptazione e l’ammissione dei soci, l’esame annuale dei bilanci economici.
5 – I membri della Presidenza durano in carica cinque anni.

Art. 10 Assemblea generale e Bollettino di collegamento
1 – Ogni cinque anni avrà luogo un’assemblea generale dei soci. Compiti dell’Assemblea sono: designazione della Presidenza; verifica dell’andamento e prospettive circa la vita dell’ABS; scambio di esperienze tra i membri; convegno su un tema di comune interesse; altri argomenti congrui alla vita dell’Associazione.
2 – Il collegamento tra i soci dell’ABS viene mantenuto soprattutto per mezzo di un Bollettino di informazione, mandato dal Segretario almeno una volta l’anno.

Art. 11 Gestione economica
La gestione economica dell’ABS è affidata alla Presidenza dell’Associazione, sotto la responsabilità del Consigliere per la Formazione Salesiana.

Art. 12 Approvazione e modifiche allo Statuto
1 – Il presente Statuto dell’ABS è approvato dal Rettor Maggiore dei Salesiani, per la cui autorità l’ABS stessa è eretta e affidata agli organi direttivi come stabilito in questo Statuto.
2 – Le eventuali proposte di modifica dello Statuto esigono il consenso della maggioranza qualificata dell’Assemblea generale.